September 13, 2026

Tassazione delle criptovalute in Italia: cosa cambia dal 2026

Dal 2026 la tassazione delle criptovalute cambia: l'aliquota sale al 33% e non è prevista alcuna franchigia, mentre parte lo scambio automatico di informazioni (DAC8) e il portafoglio smette di essere opaco. In questa guida parliamo di quanto si paga, quali operazioni sono tassate, come si documenta il costo con il metodo LIFO, come regolarizzare gli anni non dichiarati e molto altro: stablecoin, calcolo di plusvalenze e minusvalenze, staking, trading, NFT, quadro RW, territorialità delle cripto, etc.

Tassazione delle criptovalute in Italia: cosa cambia dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività scontano l'imposta sostitutiva del 33%, in luogo del 26% applicato fino al 2025. La franchigia di 2.000 euro è stata eliminata già dal 2025: oggi è imponibile ogni reddito, anche di importo minimo.

Ma l'aliquota non è la notizia più rilevante di questo passaggio. Lo è il fatto che, dallo stesso anno, entra a regime lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività. La direttiva DAC 8 si applica a partire dall'anno solare 2026, con le prime comunicazioni tra Amministrazioni fiscali entro il 30 settembre 2027; sul piano internazionale opera il Crypto-Asset Reporting Framework dell'OCSE. Gli exchange comunicheranno anagrafiche, saldi e movimenti dei propri clienti alla propria Amministrazione, che li smisterà alle altre.

Se hai tenuto un portafoglio fuori dichiarazione confidando nell'opacità del settore, stai operando su un presupposto che non esiste più. Se invece dichiari correttamente hai comunque un problema diverso, e più comune: dimostrare quanto hai pagato le tue crypto.

Quante tasse si pagano sulle criptovalute

La disciplina si trova nell'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, introdotto dalla L. 197/2022. Vi rientrano le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.

Dal 2023 questi redditi hanno una collocazione autonoma tra i redditi diversi di natura finanziaria. Sono venute meno le regole precedenti, che assimilavano le valute virtuali alle valute estere e subordinavano la tassazione al superamento di una giacenza di 51.645,69 euro per almeno sette giorni continuativi.

Tassazione delle plusvalenze da cripto-attività: aliquota e franchigia per periodo
Periodo Aliquota Franchigia
2023 e 2024 26% 2.000 euro
2025 26% nessuna
dal 2026 33% nessuna

Sul momento rilevante ai fini della decorrenza, il criterio è quello della data in cui l'operazione è perfezionata, indipendentemente da quando il corrispettivo viene incassato. Un'operazione conclusa entro il 31 dicembre 2025 resta quindi tassata al 26% anche se il pagamento arriva nel 2026.

Il regime speciale sugli stablecoin

La legge di bilancio 2026 ha introdotto un trattamento distinto per una categoria specifica di cripto-attività. Ai redditi diversi derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro ai sensi del regolamento MiCA si applica l'aliquota del 26% anziché quella ordinaria del 33%.

Per beneficiarne il token deve avere valore stabilmente ancorato all'euro e riserve detenute integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non tutto ciò che il mercato chiama stablecoin rientra in questa definizione.

Due conseguenze operative:

  • la mera conversione tra euro e token di questo tipo non costituisce realizzo, né lo costituisce il rimborso in euro del valore nominale;
  • l'impiego del token per acquistare beni o servizi resta invece rilevante, e la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo pagato, o il valore normale del bene, e il costo della cripto-attività scambiata.

La permuta tra criptovalute e stablecoin

È il punto su cui si concentra la maggior parte degli errori, perché la risposta non è unica. La prassi dell'Agenzia delle Entrate distingue in base alla natura del token ricevuto:

  • la permuta tra una criptovaluta e un token di moneta elettronica, che attribuisce al possessore il diritto al rimborso al valore nominale, è fiscalmente rilevante;
  • la permuta tra una criptovaluta e un token collegato ad attività, per il quale manca sia la qualifica di moneta elettronica sia il rimborso al valore nominale, non è rilevante.

Non si tratta quindi di sapere se un token sia "stabile", ma di come sia strutturato giuridicamente. Due operazioni che appaiono identiche sull'interfaccia di un exchange possono avere trattamenti opposti.

Quali operazioni sono tassate

La regola generale è che non costituisce fattispecie rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Ogni altra operazione di realizzo lo è.

Rilevanza fiscale delle operazioni in cripto-attività
Operazione Trattamento
Acquisto di cripto-attività con euroNon rilevante
Trasferimento tra wallet dello stesso soggettoNon rilevante
Permuta tra criptovalute con eguali caratteristiche e funzioniNon rilevante
Permuta tra NFTNon rilevante
Conversione tra euro e token di moneta elettronica in euroNon rilevante
Conversione di cripto-attività in euro o altra valuta FIATTassata
Utilizzo di cripto-attività per acquistare beni o serviziTassata
Utilizzo di una valuta virtuale per acquistare un NFTTassata
Cessione di NFT già emessiTassata
Cessione a titolo oneroso di utility tokenTassata
Proventi da stakingTassati sul lordo

La logica della neutralità delle permute è che uno scambio tra attività con la stessa funzione economica è una continuazione, non un realizzo. Ne discende la regola del trascinamento del costo: il valore fiscale di ciò che cedi si trasferisce su ciò che ricevi.

L'esempio dell'Agenzia delle Entrate è questo: un contribuente possiede 20 bitcoin con un costo complessivo di 2.000 euro e ne scambia 5 contro 10 ether. Ai 10 ether si riconosce un costo di 500 euro, pari a quello dei 5 bitcoin ceduti, e non il loro valore di mercato al momento dello scambio.

Per un portafoglio movimentato è un vantaggio significativo rispetto agli ordinamenti che trattano ogni swap come realizzo. Comporta però che l'intera posizione fiscale dipenda da una catena di valori che solo tu puoi ricostruire.

Il costo fiscale: come si calcola la plusvalenza sulle criptovalute

La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito — o il valore normale delle attività permutate — e il costo o valore di acquisto. Il costo, però, dev'essere documentato dal contribuente sulla base di elementi certi e precisi, individuati dalla prassi nella documentazione dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto.

In assenza di tale documentazione il costo si considera pari a zero: la tassazione colpisce l'intero corrispettivo, non il guadagno effettivo. Con l'aliquota al 33%, una posizione senza storico documentato produce un carico fiscale che può superare l'utile realmente conseguito.

È lo scenario che ricorre più spesso nella pratica: monete acquistate anni fa su piattaforme che non esistono più, wallet consolidati e riconsolidati, trasferimenti tra portafogli personali senza traccia del prezzo originario. Nulla di tutto ciò era negligenza al momento in cui è accaduto; semplicemente, non veniva conservato pensando a un controllo fiscale. Ricostruire una storia dei costi difendibile prima di vendere costa molto meno che discuterne dopo.

Non hai lo storico di quanto hai pagato le tue cripto? Ricostruirlo prima di vendere è quasi sempre l'intervento più utile: parlane con noi.

Le altre regole sul costo, spesso ignorate

I costi accessori non si sommano. A differenza di quanto avviene per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, commissioni, bolli e imposte sostenute per l'acquisto non incrementano il costo fiscalmente riconosciuto. La disposizione del TUIR che lo consente per titoli e partecipazioni non è stata estesa alle cripto-attività.

Successione. Si assume il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta sulle successioni.

Donazione. Si assume il costo del donante, che si trasferisce sul donatario.

Chiavi perse o rubate. Lo smarrimento o il furto delle chiavi private non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante: non genera una perdita deducibile. È un profilo distinto da quello del monitoraggio, dove invece l'evento, se documentato da denuncia all'autorità, rileva.

Regolarizzazione 2023: il valore dichiarato non è il tuo costo. Non è un refuso, ed è la regola che sorprende di più. Il valore indicato nell'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività rileva ai soli fini di quella procedura e non può essere assunto come costo fiscalmente riconosciuto. L'Agenzia delle Entrate lo ha precisato in videoconferenza nel febbraio 2024, rettificando quanto si era inizialmente inteso dalla circolare. Se ti sei regolarizzato ritenendo di esserti così costruito un costo fiscale, non è così: al momento della vendita quel costo va comunque documentato.

LIFO, minusvalenze e riporto

In presenza di una pluralità di cripto-attività della medesima denominazione acquistate in tempi e a prezzi diversi, il costo da assumere si determina con il metodo LIFO. Non è una facoltà e non esiste alternativa: diverse guide in lingua inglese indicano il FIFO, o la possibilità di scegliere, e sbagliano.

LIFO e FIFO, in due righe. LIFO sta per last in, first out: si considerano cedute per prime le cripto-attività acquistate più di recente. FIFO sta per first in, first out ed è il criterio opposto, quello che quasi tutti i software di portafoglio applicano per impostazione predefinita. In Italia il metodo obbligatorio è il LIFO, e la differenza sul risultato può essere notevole.

L'effetto è concreto:

  1. a marzo acquisti 1 BTC per 2.000 euro;
  2. a giugno acquisti un secondo BTC per 2.500 euro;
  3. a settembre ne vendi uno per 2.800 euro.

Con il LIFO si considera ceduto quello acquistato a giugno: la plusvalenza è di 300 euro, non di 800. Con il FIFO il calcolo sarebbe stato l'opposto, e l'imposta quasi tripla.

Le minusvalenze operano all'interno di un sistema chiuso: si compensano solo con plusvalenze e proventi della stessa categoria, non con altri redditi diversi di natura finanziaria. L'eccedenza si riporta in avanti nei quattro periodi d'imposta successivi, a condizione che sia evidenziata nella dichiarazione relativa al periodo in cui si è realizzata. Dopo il quarto anno si perde.

Un'osservazione di pianificazione: le minusvalenze maturate quando l'aliquota era al 26% restano utilizzabili a fronte di plusvalenze oggi tassate al 33%. Il loro valore effettivo è quindi aumentato, e la decisione di realizzare una perdita entro fine anno merita più attenzione di quanta ne richiedesse in passato.

I software per il calcolo delle tasse sulle crypto funzionano?

In parte, e con un'avvertenza che vale più di tutte le altre: la maggior parte dei portfolio tracker e dei servizi di tax report calcola con il FIFO o con il costo medio ponderato, perché sono i criteri prevalenti nei mercati anglosassoni. Applicati a una posizione italiana producono un numero sbagliato, a volte molto sbagliato.

Sono utili per ricostruire lo storico delle operazioni, che è il lavoro più lungo e noioso, e i loro estratti aiutano a documentare i costi. Non sono affidabili come base per la dichiarazione, salvo verificare che il criterio impostato sia effettivamente il LIFO e che le permute neutre siano trattate come tali. Il consiglio pratico: usali per raccogliere i dati, non per calcolare l'imposta.

Hai un dubbio sulla tassazione delle tue cripto?

Consulenza riservata con l'Avv. Marco Mesina, avvocato tributarista del Foro di Milano. Analizziamo la tua posizione e al termine ricevi un report scritto con le conclusioni e i passi da fare.

60–90 minuti  ·  italiano o inglese  ·  290 € tutto incluso

Prenota

Staking, trading, NFT e le aree ancora scoperte

Staking e proventi da detenzione

Staking e proventi da detenzione sono tassati su quanto percepito, senza alcuna deduzione. Se la piattaforma trattiene una commissione, l'imponibile è il provento lordo, non quanto arriva effettivamente nel portafoglio.

Trading

L'attività di compravendita (Trading), per quanto frequente, resta di regola nell'ambito dei redditi diversi: non esiste per le cripto-attività una soglia di operatività oltre la quale si diventa automaticamente imprenditori. Ogni operazione di realizzo va però tracciata singolarmente, e per chi opera con frequenza elevata è il punto in cui la ricostruzione dei costi diventa impegnativa.

Mining

Quando l'attività di Mining è svolta con abitualità e organizzazione, i proventi sono reddito d'impresa, valorizzati in euro al momento in cui l'attività è prodotta, con la successiva variazione di valore tassata separatamente al momento della conversione. Fuori dall'esercizio d'impresa la qualificazione è meno definita e merita una valutazione specifica.

NFT

La cessione di NFT (Non-fungible token) già emessi genera redditi diversi. La cessione da parte dell'autore dell'opera, se non effettuata in regime d'impresa, genera invece reddito di lavoro autonomo, professionale od occasionale a seconda dei casi: quindi tassazione progressiva, non imposta sostitutiva. È una differenza sostanziale per chi crea e vende opere digitali.

Airdrop, fork e DeFi

Non esistono indicazioni ufficiali su airdrop, fork e DeFi. Per gli airdrop e i fork la ricezione non è generalmente trattata come evento imponibile, con tassazione rinviata al momento della cessione, ma la posizione non è confermata. Per le operazioni di finanza decentralizzata — fornitura di liquidità, lending, strategie di rendimento — il trattamento dipende dal funzionamento concreto del protocollo, e due strategie apparentemente simili possono ricevere risposte diverse.

Dove l'importo in gioco lo giustifica, questo è esattamente il terreno dell'interpello: una domanda senza risposta certa diventa una risposta scritta che vincola l'Amministrazione.

Criptovalute e quadro RW: monitoraggio e imposte patrimoniali

Dal 2023 le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione, la stessa sezione utilizzata per conti e immobili esteri. L'obbligo prescinde dalle modalità di detenzione e dal fatto che le attività siano detenute in Italia o all'estero: è una particolarità del settore, perché il monitoraggio si applica anche a posizioni interamente domestiche.

Si tratta di un obbligo dichiarativo autonomo rispetto alla tassazione: sussiste anche per un portafoglio mai movimentato, che non ha prodotto alcun reddito. Va compilato indicando il valore a inizio e fine periodo e i giorni di detenzione, per ciascuna cripto-attività e per ciascun rapporto.

Sul valore delle cripto-attività è dovuto un prelievo annuo del 2 per mille, applicato come imposta di bollo quando interviene un intermediario che lo assolve, e come imposta sul valore delle cripto-attività negli altri casi — quindi per l'autocustodia e per i rapporti con intermediari non residenti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta non può superare 14.000 euro. L'eventuale imposta patrimoniale estera pagata a titolo definitivo sulle stesse attività è scomputabile, nel limite dell'imposta italiana.

È infine possibile optare per i regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito, affidando l'applicazione dell'imposta all'intermediario. In regime amministrato il deposito deve avere a oggetto le sole cripto-attività, non essendo ammessa la compensazione con i risultati delle altre attività finanziarie.

Dove sono tassate le criptovalute: residenza e localizzazione delle chiavi

Non esiste una regola di territorialità specifica per le cripto-attività. L'Agenzia delle Entrate ha quindi applicato il principio generale per cui i non residenti sono tassati in Italia sui redditi diversi derivanti da beni che si trovano nel territorio dello Stato, e ha stabilito come localizzare un bene che non ha collocazione fisica.

  • Le cripto-attività si considerano di fonte italiana se le chiavi di accesso sono detenute presso un intermediario residente in Italia, o se sono oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario residente.
  • In caso di autocustodia — chiavetta USB, hardware wallet, dispositivo personale — il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto è localizzato in Italia. E qui interviene il passaggio decisivo: si presume che il supporto sia localizzato in Italia se il soggetto è residente in Italia. La presunzione ammette prova contraria, ma l'onere è del contribuente (per approfondire: Residenza fiscale in Italia nel 2026).

Se sei residente ordinario la distinzione è irrilevante: il 33% si applica comunque, su base mondiale, che le attività siano di fonte italiana o estera. Diventa invece decisiva se ti trasferisci in Italia optando per un regime speciale.

L'incrocio con i regimi per i nuovi residenti

Il regime dei neo domiciliati (art. 24-bis del TUIR) consente di assolvere l'imposta su tutti i redditi di fonte estera con un importo forfettario annuo, il cui ammontare dipende dalla data del trasferimento della residenza: 100.000 euro per i trasferimenti più risalenti, 200.000 per quelli successivi al 10 agosto 2024, 300.000 per quelli effettuati dal 1° gennaio 2026 (vedi: Flat tax €300.000 per nuovi residenti in Italia). Le tre misure convivono, ciascuna per la propria coorte.

Il regime per i titolari di pensione estera (art. 24-ter del TUIR) applica invece un'imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera, per chi trasferisce la residenza in un comune del Mezzogiorno con le caratteristiche richieste (vedi: Regime pensionati al 7%).

In entrambi i casi i redditi da cripto-attività rientrano nel regime soltanto se di fonte estera. Letto insieme alle regole di localizzazione, il risultato è netto: un pensionato che si trasferisce nel Sud Italia per beneficiare del 7% e conserva un portafoglio rilevante su un hardware wallet custodito nella propria abitazione italiana detiene, per presunzione, cripto-attività di fonte italiana. Quel portafoglio resta fuori dal regime e sconta il 33%. La stessa persona, con le stesse monete detenute tramite un intermediario estero, rientra nel regime.

Per il neo domiciliato la logica è opposta ma il principio identico: un portafoglio estero particolarmente redditizio viene assorbito in un importo fisso che non cresce al crescere del reddito, mentre un portafoglio di fonte italiana non gode di alcun beneficio.

Non è pianificazione sofisticata. È una questione di dove si apre un conto e dove si tiene un dispositivo, da decidere prima del trasferimento anziché scoprire con la prima dichiarazione.

Ti trasferisci in Italia con un regime agevolato e detieni un portafoglio importante? Dove tieni le chiavi cambia la tassazione — decidilo prima del trasferimento, non con la prima dichiarazione. Parlane con noi.

Non residenti con cripto-attività di fonte italiana

Chi non è residente in Italia ma detiene cripto-attività di fonte italiana è attratto a tassazione italiana. L'esenzione prevista per i soggetti residenti in Stati white list riguarda infatti soltanto le altre categorie di redditi diversi di natura finanziaria, e non è mai stata estesa alle cripto-attività.

Il rimedio è convenzionale. L'impostazione più coerente colloca le plusvalenze su cripto-attività nella previsione residuale del modello OCSE in materia di utili di capitale, che attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del cedente (per approfondire: Convenzioni contro le doppie imposizioni): in presenza di una convenzione conforme non vi sarebbe imposta italiana, o sarebbe rimborsabile se prelevata. In assenza di convenzione, o con convenzione difforme, il prelievo italiano resta.

Due avvertenze. La prassi dell'Agenzia non affronta espressamente il punto, limitandosi a rinviare al coordinamento con la normativa convenzionale. E la copertura convenzionale riguarda propriamente le plusvalenze da atti di disposizione: per i proventi da mera detenzione, come lo staking, la questione resta aperta.

Mancata dichiarazione: come regolarizzare il pregresso

Se non hai dichiarato cripto-attività negli anni passati hai davanti una finestra che l'avvio dello scambio automatico di informazioni sta restringendo. Gli strumenti ordinari — ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa — restano disponibili e consentono di sanare sia le violazioni reddituali sia quelle sul monitoraggio, con sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso.

La mancata dichiarazione produce infatti due ordini di conseguenze distinte: quelle sull'imposta non versata e quelle, autonome, sull'omessa compilazione del quadro RW. Le seconde si applicano anche a chi non ha realizzato alcuna plusvalenza.

Hai tenuto le tue crypto fuori dichiarazione? Con lo scambio automatico la finestra si sta chiudendo: valuta con noi il ravvedimento.

Un rimborso che potrebbe spettarti per le dichiarazioni relative al 2023

Merita una verifica specifica una vicenda che ha riguardato molti contribuenti. Quando la franchigia di 2.000 euro era ancora in vigore, le istruzioni e le specifiche tecniche dei modelli dichiarativi relativi al 2023 inducevano a trattarla come soglia rigida: superati i 2.000 euro, si tassava l'intero importo. Con una FAQ del 30 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che l'imponibile è la sola parte eccedente la soglia, e ha ammesso il rimborso della maggiore imposta sostitutiva versata da chi non aveva potuto tenerne conto.

La differenza non è trascurabile: su plusvalenze di 2.100 euro l'imposta corretta è di 26 euro, non di 546.

Il recupero passa da una dichiarazione integrativa a favore con contestuale istanza di rimborso, nel termine di quarantotto mesi dal versamento previsto dalla disciplina generale sui rimborsi delle imposte dirette. La compensazione in F24 non è praticabile per come è strutturato il modello. Se hai dichiarato plusvalenze da cripto-attività per il 2023, vale la pena rifare il conto.

Affrancamento: due finestre chiuse, e una possibile terza

L'ordinamento ha consentito due volte di rideterminare il costo fiscale delle cripto-attività al valore di mercato a una data determinata, pagando un'imposta sostitutiva una tantum: 14% sui valori al 1° gennaio 2023 e 18% sui valori al 1° gennaio 2025, quest'ultima con versamento entro il 30 novembre 2025. Entrambe le finestre sono chiuse.

Chi vi ha aderito ha convertito una plusvalenza latente rilevante in una molto più contenuta, a un'aliquota inferiore a quella ordinaria. Va però ricordato che il valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze deducibili.

Resta un punto non chiarito dalla norma: chi ha affrancato sia nel 2023 sia nel 2025 le medesime attività non sa con certezza se possa scomputare quanto già versato. L'analogia con la rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni deporrebbe in senso favorevole, ma manca una conferma espressa.

Guardando avanti, la cadenza con cui l'affrancamento è stato riproposto rende plausibile una terza finestra, e con l'aliquota ordinaria al 33% il suo valore sarebbe considerevolmente superiore a quello delle precedenti. Se detieni una plusvalenza latente rilevante e non hai necessità immediata di vendere, è una possibilità da monitorare.

Tassazione cripto in Italia: non devi fare tutto da solo

La tua posizione in cripto dipende da dati che solo tu puoi ricostruire: prezzi di acquisto, storico dei wallet, dove sono custodite le chiavi. Con l'aliquota al 33% e lo scambio automatico di informazioni in arrivo, oggi un controllo trova ciò che prima restava opaco.

Lo Studio Mesina ti guida nella ricostruzione della tua storia fiscale, nella verifica di cosa è realmente dovuto e nell'individuazione degli spazi di regolarizzazione o pianificazione ancora aperti.

Richiedi una consulenza. Analizziamo la tua posizione e ti diciamo cosa è dovuto e cosa si può ancora sistemare.


Domande frequenti

Qual è l'aliquota sulle criptovalute in Italia?

Il 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati dal 1° gennaio 2026, senza alcuna franchigia. Fino al 31 dicembre 2025 l'aliquota era del 26%. Per i token di moneta elettronica denominati in euro resta applicabile il 26%.

Si possono ridurre legalmente le tasse sulle criptovalute?

Sì, entro margini precisi. Gli strumenti leciti esistono: compensare le minusvalenze realizzate, che si riportano per quattro periodi d'imposta; valutare le finestre di affrancamento quando il legislatore le riapre; per chi trasferisce la residenza in Italia, verificare l'accesso ai regimi per neo residenti. Non funzionano invece, e sono facilmente ricostruibili, le strategie basate sull'uso di exchange esteri, sull'autocustodia o sull'omessa dichiarazione: dal 2026 lo scambio automatico di informazioni rende queste posizioni visibili all'Amministrazione, e le sanzioni sul monitoraggio si applicano anche senza plusvalenze.

Devo dichiarare le criptovalute se non ho venduto nulla?

Sì. L'indicazione nel quadro RW è dovuta per il solo possesso, indipendentemente dal realizzo, e sul valore è dovuto il prelievo annuo del 2 per mille.

Come si dichiarano le criptovalute detenute su Binance o altri exchange esteri?

Come qualsiasi altra cripto-attività: quadro RW per il monitoraggio e quadro dei redditi diversi per le eventuali plusvalenze. Il fatto che l'exchange sia estero non cambia l'imposizione, perché il residente italiano è tassato su base mondiale, ma incide sull'imposta patrimoniale, che in assenza di un intermediario italiano non è assolta come bollo e va liquidata in dichiarazione. Dal 2026 questi rapporti rientrano nello scambio automatico di informazioni.

Lo scambio tra due criptovalute è tassato?

Non lo è, se le due attività hanno eguali caratteristiche e funzioni: il costo della prima si trasferisce sulla seconda. Sono invece tassate la conversione in euro, l'acquisto di beni o servizi e l'acquisto di un NFT con una valuta virtuale.

Come si calcolano i guadagni da criptovalute?

Corrispettivo percepito meno costo di acquisto documentato, con metodo LIFO in presenza di più acquisti della stessa cripto-attività. I costi accessori come le commissioni non aumentano il costo fiscale. Il calcolo va fatto operazione per operazione, non sul saldo complessivo del portafoglio.

Non ho la documentazione di quanto ho pagato le mie monete. Cosa succede?

Il costo si considera pari a zero e l'imposta si applica sull'intero corrispettivo. Ricostruire una storia dei costi documentata prima di vendere è, nella maggior parte dei casi, l'intervento più utile che si possa fare.

Ho ereditato criptovalute: qual è il mio costo fiscale?

Il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta sulle successioni. In caso di donazione, invece, si eredita il costo del donante.

Come si comporta l'Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle criptovalute?

Il quadro di prassi è definito dalla circolare del 2023 e da successive risposte a interpello e chiarimenti. Restano però aree scoperte — DeFi, airdrop, fork — su cui non esistono indicazioni ufficiali. Dove l'importo lo giustifica, l'interpello consente di ottenere una risposta scritta che vincola l'Amministrazione sul caso concreto.

Il regime al 7% per i pensionati esteri copre le plusvalenze da criptovalute?

Solo se sono di fonte estera. Le cripto-attività custodite su un dispositivo che si trova in Italia si presumono di fonte italiana e restano fuori dal regime, con tassazione al 33%. È una scelta da compiere prima del trasferimento.

Posso compensare le perdite su criptovalute con guadagni su azioni?

No. Le minusvalenze su cripto-attività si compensano soltanto con plusvalenze e proventi della stessa categoria, e si riportano nei quattro periodi d'imposta successivi.

Serve un commercialista per la dichiarazione delle crypto?

Per una posizione semplice — pochi acquisti, un solo exchange, storico completo — la compilazione è alla portata di chi ha dimestichezza con la dichiarazione. Diventa opportuno rivolgersi a un professionista quando lo storico è incompleto o frammentato su più piattaforme, quando ci sono operazioni di staking, DeFi o NFT, quando ci sono anni pregressi da regolarizzare, o quando è in gioco un trasferimento di residenza. Sono le situazioni in cui l'errore costa più della consulenza.

Parliamo del tuo caso

Una consulenza riservata con l'Avv. Marco Mesina, avvocato tributarista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano. Analizziamo la tua situazione e ti diciamo cosa conviene fare, con quali margini e con quali rischi.

Durata
60–90 minuti
Lingua
Italiano o inglese
Al termine
Report scritto
Costo
290 € tutto incluso

Di cosa possiamo parlare

  • Regime impatriati e agevolazioni per chi si trasferisce in Italia
  • Regime forfettario: accesso, convenienza e confronto con l'ordinario
  • Tassazione delle criptovalute
  • Trasferimento della residenza fiscale in Italia
  • Trasferimento della residenza fiscale all'estero
  • Residenze fiscali estere e scelta del Paese
  • Cittadinanze estere tramite investimento
  • Pianificazione fiscale personale e patrimoniale
  • Casistiche complesse che meritano un'analisi dedicata
Prenota la consulenza

Descrivi la tua situazione in fase di prenotazione: l'avvocato arriva preparato e il tempo si usa meglio.

Altri articoli

Regime impatriati con datore di lavoro estero: è possibile?

Il regime impatriati può applicarsi anche in presenza di un datore di lavoro estero, inclusi i casi di lavoro da remoto o prosecuzione del rapporto con lo stesso gruppo multinazionale. In questo articolo analizziamo requisiti, periodo minimo di permanenza all’estero, territorialità del reddito, profili previdenziali e rischi fiscali connessi.

Residenza fiscale in Italia nel 2026: cosa sta cambiando davvero (e perché molti stanno sottovalutando il rischio)

La residenza fiscale in Italia nel 2026 non si gioca più sui soli 183 giorni. Dopo la riforma normativa e l’evoluzione dei controlli internazionali, il concetto di domicilio e centro degli interessi personali è diventato centrale. Molti contribuenti sottovalutano il rischio di riqualificazione fiscale. Comprendere cosa sta cambiando è fondamentale per evitare contestazioni future.

Regime impatriati 2026: serve la laurea? Quando l’esperienza professionale è sufficiente

Regime impatriati 2026: è obbligatoria la laurea oppure l’esperienza professionale può essere sufficiente? Le recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che il requisito di elevata qualificazione può essere soddisfatto anche senza titolo accademico, se l’esperienza è adeguata e pertinente. Ecco cosa cambia e quali aspetti valutare prima del rientro in Italia.