February 22, 2026

Regime impatriati con datore di lavoro estero: è possibile?

Il regime impatriati può applicarsi anche in presenza di un datore di lavoro estero, inclusi i casi di lavoro da remoto o prosecuzione del rapporto con lo stesso gruppo multinazionale. In questo articolo analizziamo requisiti, periodo minimo di permanenza all’estero, territorialità del reddito, profili previdenziali e rischi fiscali connessi.

Regime impatriati con datore di lavoro estero: è possibile?

Una delle domande più frequenti tra manager, professionisti e lavoratori che rientrano in Italia riguarda la possibilità di applicare il regime impatriati pur continuando a lavorare per un datore di lavoro estero. Il tema è particolarmente rilevante nei casi di remote working, gruppi multinazionali e rapporti di lavoro che proseguono dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

La risposta è sì: il regime impatriati può applicarsi anche in presenza di un datore di lavoro estero. Tuttavia, è necessario verificare con attenzione il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023 e analizzare i profili fiscali e previdenziali connessi alla specifica situazione.

Il quadro normativo di riferimento

Il nuovo regime impatriati si applica ai redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a partire dal 2024.

La norma non richiede che il datore di lavoro sia residente in Italia. Ciò che rileva è che il lavoratore:

– trasferisca la residenza fiscale in Italia;
– non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento (o nei sei/sette periodi richiesti in caso di stesso datore o gruppo);
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
– possieda i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dalla normativa.

Se tali condizioni sono soddisfatte, anche un dipendente di una società estera può accedere al regime impatriati.

Territorialità del reddito e lavoro da remoto

Uno degli aspetti centrali riguarda la territorialità del reddito.

Nel caso di lavoro dipendente, il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato quando l’attività lavorativa è svolta prevalentemente in Italia. Se il lavoratore trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e svolge l’attività da remoto per una società estera, il reddito sarà generalmente considerato prodotto in Italia e potrà beneficiare dell’agevolazione.

È quindi essenziale verificare:

– dove viene concretamente svolta l’attività lavorativa;
– per quanti giorni all’anno il lavoro è prestato in Italia;
– se esistono trasferte o periodi significativi di attività svolta all’estero.

Il rispetto del requisito della prevalenza territoriale è determinante per l’applicazione del regime.

Rientro in Italia e lavoro per lo stesso datore estero

Un caso particolarmente delicato è quello del lavoratore che rientra in Italia continuando a lavorare per il medesimo datore di lavoro per il quale era impiegato all’estero o per una società appartenente allo stesso gruppo.

In tali situazioni, il periodo minimo di permanenza all’estero richiesto dalla norma aumenta rispetto alla regola generale dei tre anni. In particolare:

– sono richiesti sei periodi d’imposta di residenza estera se il lavoratore non era stato precedentemente impiegato in Italia presso lo stesso soggetto;
– sono richiesti sette periodi d’imposta se vi era stato un precedente impiego in Italia presso lo stesso datore prima del trasferimento all’estero.

La disciplina attuale non richiede più un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale e l’inizio di una nuova attività lavorativa. Tuttavia, il rispetto del periodo minimo di permanenza all’estero resta un elemento essenziale.

Chiarimenti della prassi amministrativa

La prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 12/2026) ha confermato che il nuovo regime impatriati non impone che il datore di lavoro sia residente in Italia e che, nei casi di rientro con lo stesso datore o gruppo, ciò che assume rilievo è il rispetto del periodo minimo di residenza estera richiesto dalla norma.

È stato inoltre chiarito che non è necessario dimostrare l’esistenza di un nuovo rapporto di lavoro o di un collegamento funzionale tra il rientro in Italia e una diversa attività, superando l’impostazione applicabile al previgente regime.

Tali chiarimenti rafforzano la possibilità di applicare il regime anche in contesti di mobilità internazionale complessa, purché siano rispettati tutti i requisiti sostanziali.

Profili previdenziali e contributivi

Quando il datore di lavoro è estero, occorre analizzare attentamente anche il regime previdenziale applicabile.

A seconda della situazione concreta, possono trovare applicazione:

– la previdenza italiana;
– i regolamenti europei sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
– le convenzioni bilaterali in materia previdenziale;
– eventuali obblighi di registrazione o nomina di un rappresentante previdenziale in Italia.

Il corretto inquadramento contributivo è fondamentale per evitare irregolarità o fenomeni di doppia contribuzione.

Rischio di stabile organizzazione per la società estera

Un ulteriore profilo da valutare riguarda il possibile rischio di stabile organizzazione in Italia per la società estera.

Il rischio può aumentare nei casi in cui il lavoratore:

– disponga di poteri di rappresentanza o conclusione di contratti;
– svolga attività strategiche o decisionali;
– operi in modo esclusivo e continuativo per la società estera dal territorio italiano.

La verifica deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della normativa interna e delle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.

Esempio pratico

Si consideri un manager residente nel Regno Unito che decide di trasferirsi in Italia nel 2026, continuando a lavorare da remoto per la stessa società britannica.

Se non è stato fiscalmente residente in Italia nei periodi richiesti dalla norma, se svolge l’attività prevalentemente in Italia, se possiede i requisiti di qualificazione richiesti e se rispetta il periodo minimo di permanenza all’estero previsto in caso di stesso datore, potrà applicare il regime impatriati e tassare solo il 50% del reddito prodotto in Italia entro il limite di 600.000 euro annui.

Valutazione preventiva e gestione del rischio fiscale

Nei casi più complessi, in particolare quando il lavoratore ricopre ruoli direttivi, possiede partecipazioni societarie o opera all’interno di strutture multinazionali articolate, è opportuno effettuare un’analisi preventiva approfondita.

In presenza di dubbi interpretativi o profili di rischio significativi, può essere valutata la presentazione di un’istanza di interpello al fine di ottenere un chiarimento ufficiale prima dell’applicazione del regime.

Conclusioni

Il regime impatriati può applicarsi anche in presenza di un datore di lavoro estero, inclusi i casi di lavoro da remoto o di prosecuzione del rapporto con lo stesso datore o gruppo multinazionale. Tuttavia, l’accesso al beneficio richiede una verifica rigorosa dei requisiti di residenza, del periodo minimo di permanenza all’estero, della territorialità del reddito e dei profili previdenziali e societari.

Ogni situazione deve essere analizzata in modo personalizzato, evitando applicazioni automatiche della norma.

Studio Mesina assiste lavoratori, manager e professionisti che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia continuando a lavorare per società estere, nella verifica dei requisiti per l’accesso al regime impatriati e nella pianificazione fiscale e previdenziale connessa al rientro.

Altri articoli

Residenza fiscale in Italia nel 2026: cosa sta cambiando davvero (e perché molti stanno sottovalutando il rischio)

La residenza fiscale in Italia nel 2026 non si gioca più sui soli 183 giorni. Dopo la riforma normativa e l’evoluzione dei controlli internazionali, il concetto di domicilio e centro degli interessi personali è diventato centrale. Molti contribuenti sottovalutano il rischio di riqualificazione fiscale. Comprendere cosa sta cambiando è fondamentale per evitare contestazioni future.

Regime impatriati 2026: serve la laurea? Quando l’esperienza professionale è sufficiente

Regime impatriati 2026: è obbligatoria la laurea oppure l’esperienza professionale può essere sufficiente? Le recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che il requisito di elevata qualificazione può essere soddisfatto anche senza titolo accademico, se l’esperienza è adeguata e pertinente. Ecco cosa cambia e quali aspetti valutare prima del rientro in Italia.

Trasferimento di residenza all’estero: quando si perde davvero la residenza fiscale italiana?

Trasferimento di residenza all’estero: quando si perde davvero la residenza fiscale italiana? Nel 2026 iscrizione AIRE e 183 giorni non bastano. Domicilio, centro degli interessi vitali e legami familiari possono determinare la tassazione in Italia anche dopo il trasferimento. Ecco cosa valutare prima di lasciare il Paese.