Regime forfettario 2026: guida completa per le partite IVA
Il regime forfettario applica un'imposta sostitutiva del 15% — 5% nei primi cinque anni — al posto di IRPEF, IVA e IRAP. Ma non conviene a tutti, né per sempre. Questa guida spiega come funziona davvero il meccanismo di calcolo, quali sono i requisiti aggiornati al 2026, quando il regime ordinario batte il forfettario, e cosa succede quando si lavora con clienti esteri: la parte che quasi nessuno tratta e che è la prima fonte di errori.

Il regime forfettario è il regime fiscale più conveniente a disposizione di chi lavora in proprio in Italia: un'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di una nuova attività, al posto dell'IRPEF progressiva, dell'IVA e dell'IRAP. Non è però conveniente per tutti, e non lo è per sempre.
Questa guida spiega come funziona davvero il meccanismo di calcolo, quali sono i requisiti aggiornati al 2026, quando il regime ordinario batte il forfettario, e cosa succede quando si lavora con clienti esteri: laparte che quasi nessuno tratta e che è la prima fonte di errori.
Regime forfettario: come funziona il calcolo e la tassazione
Il regime forfettario è disciplinato dalla L. 190/2014. Chi vi aderisce non determina il reddito sottraendo i costi effettivi dai ricavi, come avviene nel regime ordinario, ma applica ai ricavi o compensi incassati una percentuale fissa stabilita dalla legge, il coefficiente di redditività. Il risultato è il reddito imponibile.
Da questo importo si deducono i contributi previdenziali effettivamente versati. Sul reddito netto così ottenuto si applica l'imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% se ricorrono le condizioni per la nuova attività.
Il passaggio da comprendere è il primo: i costi effettivi non si deducono. Il coefficiente di redditività incorpora già, in via forfettaria, una quota di costi presunta per legge. Chi sostiene costi reali inferiori a quella quota ci guadagna; chi ne sostiene di più ci perde.
Una precisazione che genera molti equivoci: il regime funziona per cassa. Conta quanto è stato effettivamente incassato nell'anno, non quanto è stato fatturato. Una fattura emessa a dicembre e pagata a gennaio concorre al reddito dell'anno successivo, e pesa sulla soglia dell'anno successivo.
Tre casi concreti
I numeri cambiano radicalmente a seconda dell'attività. Ecco tre situazioni tipiche, con tre coefficienti diversi.
Luca, artigiano falegname. Incassa 45.000 euro in un anno. Il coefficiente della sua attività è il 67%,quindi il reddito imponibile lordo è 30.150 euro. Versa 5.400 euro dicontributi alla gestione artigiani, che si deducono: il reddito netto scende a24.750 euro e l'imposta sostitutiva al 15% è di circa 3.712 euro. I suoi costireali — legname, utensili, carburante — sono circa 12.000 euro, mentre il forfait gliene riconosce 14.850. Il regime lo favorisce. La sua attenzione va altrove: come artigiano paga contributi fissi sul reddito minimale anche nei mesi in cui non fattura.
Jennifer, consulente digitale. Professionista straniera residente in Italia, incassa 50.000 euro da clienti italiani ed europei. Coefficiente al 78%: reddito imponibile lordo 39.000 euro. Contributi in gestione separata per 8.000 euro, reddito netto 31.000 euro, imposta al 15% pari a 4.650 euro. Se è al primo anno e ricorrono le condizioni, con il 5% paga 1.550 euro. I suoi costi reali sono modesti, poco più di 4.000 euro, mentre il forfait gliene riconosce 11.000. È il profilo per cui il regime è stato pensato. Il suo punto critico è un altro, e riguarda l'IVA sui servizi acquistati dall'estero.
Andrea, titolare di una ditta di servizi edili. Incassa 80.000 euro. Il coefficiente per costruzioni e attività immobiliari è l'86%, il più alto in assoluto: il reddito imponibile lordo è 68.800 euro. Ma i suoi costi reali — materiali, mezzo, subappalti — sono 35.000 euro, contro gli 11.200 riconosciuti dal forfait. Dedotti 9.000 euro di contributi, l'imposta sostitutiva al 15% supera gli 8.900 euro. In regime ordinario il suo reddito imponibile sarebbe di 36.000 euro, e soprattutto potrebbe utilizzare le detrazioni per interessi sul mutuo, spese mediche e ristrutturazione, che oggi perde interamente. Fatti i conti, Andrea nel regime ordinario paga meno. È il caso in cui il forfettario non conviene, ed è più frequente di quanto si creda.
Il tuo caso somiglia a uno di questi? Ogni attività ha il suo coefficiente, la sua cassa previdenziale e i suoi margini. Leggi gli altri casi studio per professione, oppure facci analizzare direttamente i tuoi numeri.
Coefficienti di redditività: le percentuali per codice ATECO
Il coefficiente non si sceglie: discende dal codice ATECO dell'attività esercitata. Sono nove, previsti dall'allegato 4 alla L. 190/2014.
La scelta del codice ATECO è la decisione più sottovalutata dell'intera apertura di partita IVA, perché determina due cose insieme: il coefficiente di redditività e la cassa previdenziale di iscrizione. Un codice sbagliato produce un carico fiscale e contributivo sbagliato per tutti gli anni in cui resta in essere, e la sua correzione non è retroattiva.
Va inoltre considerato che la classificazione ATECO è stata aggiornata e che la corrispondenza tra il codice attribuito e la categoria dell'allegato 4 va verificata caso per caso: attività che sembrano affini possono ricadere in fasce diverse.
Hai dubbi su quale codice ATECO scegliere? È una scelta che pesa per anni: parlane con noi prima di aprire.

Requisiti di accesso e permanenza
Per accedere al regime, o per restarvi, devono ricorrere tutte le condizioni seguenti, verificate sull'anno precedente.
• Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno in caso di inizio attività in corso d'anno.
• Spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 20.000 euro lordi, comprese le somme per collaboratori, associati in partecipazione e familiari.
• Redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 35.000 euro. La soglia ordinaria di legge è 30.000 euro; l'innalzamento a 35.000 è stato disposto per il 2025 e prorogato al 2026. Si tratta quindi di una misura confermata anno per anno, non stabile.
Le cause ostative
Non può accedere al regime chi si trova in una di queste situazioni:
• si avvale di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
• non è residente in Italia, salvo che risieda in uno Stato UE o SEE e produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
• effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
• partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
• controlla, direttamente o indirettamente, una SRL che esercita attività riconducibili a quella svolta con la partita IVA;
• fattura in misura prevalente verso il proprio datore di lavoro attuale, o verso quello dei due anni precedenti, o verso soggetti ad essi riconducibili.
L'ultima è la più insidiosa, perché colpisce proprio il caso tipico di chi lascia il lavoro dipendente per mettersi in proprio mantenendo il vecchio datore come cliente principale.
Una precisazione sulla partecipazione in SRL: la società di capitali non può in alcun caso applicare il regime forfettario, che è riservato alle persone fisiche. Il problema si pone quindi solo per il socio, e solo se al possesso della quota si accompagnano il controllo e lo svolgimento di attività riconducibili.
Lasci il posto fisso ma tieni il tuo datore tra i clienti? È il caso più delicato di tutti: verifica con noi se puoi accedere al forfettario prima di aprire la partita IVA.
Regime forfettario e lavoro dipendente
Si può avere una partita IVA in regime forfettario mantenendo un lavoro dipendente, ed è una delle situazioni più diffuse. Ci sono però due condizioni da rispettare contemporaneamente, indipendenti l'una dall'altra.
La soglia di reddito. I redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente non devono superare 35.000 euro lordi. Si guarda al reddito, non alla retribuzione netta né all'orario di lavoro: un part-time ben retribuito può superare la soglia, un tempo pieno modesto può restarci sotto.
La verifica non è richiesta se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente e non ne è iniziato un altro. Attenzione però: la cessazione non basta se, al posto dello stipendio, si percepiscono altri redditi assimilati.
Il divieto di prevalenza verso l'ex datore. Anche restando sotto soglia, non si può accedere al regime se l'attività autonoma è rivolta in misura prevalente al datore di lavoro attuale, o a quello dei due anni precedenti, o a soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili. La ratio è impedire che un rapporto di lavoro dipendente venga trasformato in prestazione autonoma solo per beneficiare dell'aliquota agevolata.
Le due condizioni vanno verificate entrambe: superare la soglia esclude dal regime anche in assenza di qualsiasi rapporto con l'ex datore, e viceversa.
Regime forfettario e pensionati
I redditi da pensione sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. La conseguenza è netta, e sorprende molti: un pensionato che percepisce una pensione lorda superiore a 35.000 euro non può accedere al regime forfettario, anche se non ha alcun rapporto di lavoro dipendente in corso. L'Agenzia delle Entrate lo ha confermato in sede di interpello.
Chi resta sotto soglia può invece aprire la partita IVA in forfettario senza ostacoli, con un'attenzione ulteriore sul lato previdenziale: l'iscrizione alla gestione artigiani e commercianti resta dovuta anche in presenza di pensione, con regole di contribuzione specifiche a seconda dell'età e del trattamento percepito.
Le percentuali di tassazione: imposta sostitutiva al 15% e al 5%
Le aliquote del regime forfettario sono due, e non vanno confuse con i coefficienti di redditività visti sopra. Il coefficiente serve a determinare quanto reddito è imponibile; l'aliquota stabilisce quale percentuale di tasse si paga su quel reddito.
L'aliquota ordinaria è il 15%. Si applica per tutta la durata del regime, salvo che ricorrano le condizioni per quella ridotta.
L'aliquota ridotta è il 5%. Si applica per il periodo d'imposta di inizio attività e per i quattro successivi, a tre condizioni: non avere esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa, arte o professione, neppure in forma associata o familiare; non proseguire un'attività già svolta in precedenza come dipendente o autonomo, salvo il caso della pratica obbligatoria per l'accesso a una professione; e, in caso di subentro in un'attività altrui, che i ricavi del cedente nell'anno precedente non superino 85.000 euro.
Il punto critico è il secondo. La mera prosecuzione di un'attività già svolta esclude il 5% e lascia il 15%. Non conta la forma giuridica, conta la sostanza: stessa attività, stessa clientela, stesso mercato.
I contributi previdenziali
L'imposta sostitutiva è solo una parte del conto. La previdenza è separata e va calcolata a parte.
Professionisti senza cassa —Gestione separata INPS, con aliquota che si applica al reddito determinato forfettariamente. Il contributo è interamente proporzionale al reddito: non c'è un minimale da versare in caso di reddito nullo.
Artigiani e commercianti —Contributi fissi sul reddito minimale, dovuti anche in assenza di reddito, più la quota percentuale sull'eccedenza. È la differenza che sorprende chi apre un'attività commerciale: si versa anche se non si fattura.
Professionisti con cassa — Si applicano le regole della cassa di appartenenza, che restano estranee alla disciplina del forfettario.
La riduzione contributiva del 35%
Gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti in regime forfettario possono chiedere la riduzione del 35% della contribuzione dovuta. La domanda va presentata telematicamente all'INPS entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione; per chi inizia l'attività in corso d'anno, tempestivamente rispetto all'iscrizione.
Va però considerato l'effetto sull'accredito: la riduzione dei contributi comporta una riduzione proporzionale dei mesi di contribuzione accreditati ai fini pensionistici. Il risparmio immediato ha un costo differito, e la scelta andrebbe fatta guardando alla posizione contributiva complessiva, non solo alla cassa dell'anno.
Quando il regime forfettario non conviene
È la sezione che la maggior parte delle guide omette, e che decide la scelta più di ogni altra.
Attività con costi elevati. Se le spese effettive superano l'abbattimento forfettario garantito dal coefficiente, il regime ordinario produce un reddito imponibile più basso. Il caso tipico è l'attività di costruzioni, con coefficiente all'86%: solo il 14% dei ricavi è riconosciuto come costo. È la situazione di Andrea nell'esempio visto sopra.
Perdita delle detrazioni e deduzioni IRPEF. Poiché l'imposta sostitutiva sostituisce l'IRPEF, il reddito forfettario non consente di utilizzare le detrazioni ordinarie: spese mediche, interessi sul mutuo, spese di istruzione, bonus edilizi, erogazioni liberali. Chi ha solo reddito forfettario e detrazioni significative da spendere le perde interamente. Chi ha anche altri redditi tassati a IRPEF può invece utilizzarle su quelli.
È spesso l'elemento che ribalta il confronto, e quasi sempre viene ignorato: due contribuenti con gli stessi ricavi e gli stessi costi possono avere convenienze opposte solo per via delle detrazioni che hanno o non hanno da spendere.
Reddito elevato ma sotto soglia. All'avvicinarsi degli 85.000 euro, e in particolare per i coefficienti alti, il confronto con il regime ordinario va rifatto: non è detto che il forfettario resti il più conveniente.
Il reddito forfettario, va ricordato, rileva comunque ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, delle prestazioni previdenziali e assistenziali e dell'ISEE: non è invisibile al resto dell'ordinamento.
Regime forfettario e clienti esteri
Chi lavora con clienti o fornitori esteri incontra la parte più delicata del regime, e quella in cui gli errori sono più frequenti, perché le regole IVA non seguono la logica semplificata del forfettario.
Servizi resi a soggetti passivi UE. Si applica la regola generale dell'art. 7-ter del DPR 633/72: l'operazione si considera effettuata nello Stato del committente. Il forfettario emette fattura senza IVA, con indicazione dell'inversione contabile, e deve essere iscritto al VIES e presentare gli elenchi INTRASTAT.
Servizi ricevuti da soggetti esteri. Qui sta la trappola. Il forfettario che acquista servizi da un soggetto passivo estero — pubblicità online, licenze software, servizi cloud, consulenze — è debitore dell'IVA in Italia con il meccanismo del reverse charge: deve integrare la fattura e versare l'IVA entro il 16 del mese successivo, senza poterla detrarre. È un costo puro. E un adempimento che moltissime partite IVA in forfettario scoprono solo in sede di controllo. È il caso di Jennifer nell'esempio visto sopra: bastano un abbonamento software e una campagna pubblicitaria online per farlo scattare.
Cessioni di beni verso altri Paesi UE. Non costituiscono cessioni intracomunitarie: sono operazioni interne senza addebito di IVA.
Acquisti di beni da altri Paesi UE. Entro la soglia annua di 10.000 euro sono trattati come acquisti interni, con IVA assolta dal fornitore estero. Superata la soglia, il forfettario integra la fattura e versa l'IVA in Italia.
Il regime transfrontaliero di franchigia
Dal 1° gennaio 2025 è operativo il regime transfrontaliero di franchigia introdotto dal DLgs. 180/2024, che consente a un soggetto in franchigia in uno Stato membro di applicare lo stesso trattamento anche negli altri Stati membri.
In concreto, un forfettario italiano che opera anche all'estero può chiedere l'attribuzione di un numero identificativo con suffisso EX e beneficiare dell'esenzione negli altri Stati UE, a condizione di rispettare sia le soglie previste da ciascuno Stato sia una soglia unionale di 100.000 euro di volume d'affari complessivo. Il regime comporta obblighi di comunicazione periodica del volume d'affari realizzato.
È una possibilità recente, ancora poco conosciuta, che cambia sensibilmente la convenienza del regime per chi ha una clientela europea stabile.
Lavori con clienti o fornitori esteri? Gli adempimenti IVA cambiano e gli errori si pagano: controlliamo insieme la tua situazione.
Uscita dal regime forfettario per superamento dei ricavi
La fuoriuscita segue due binari diversi a seconda di quanto si supera la soglia.
Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro — Il regime cessa dall'anno successivo. L'anno del superamento resta interamente tassato con l'imposta sostitutiva.
Ricavi superiori a 100.000 euro— Il regime cessa immediatamente, nell'anno stesso. L'IVA è dovuta a partire dall'operazione che determina il superamento e il reddito dell'intero anno è assoggettato a IRPEF ordinaria.
La differenza è sostanziale e va monitorata durante l'anno, non a fine anno. Il passaggio all'ordinario comporta inoltre la rettifica della detrazione IVA e l'avvio degli obblighi contabili ordinari.
Chi esce dal regime prima di avere esaurito il quinquennio dell'aliquota al 5% perde definitivamente il beneficio residuo: rientrando in un momento successivo si applica il 15%.
L'uscita può derivare anche dal venir meno di uno degli altri requisiti — il superamento dei 20.000 euro di spese per il personale, l'acquisto di una partecipazione, il superamento della soglia sui redditi da lavoro dipendente — e in questi casi opera dall'anno successivo.

Disapplicazione del regime forfettario a seguito di accertamento
C'è un'ipotesi che segue regole tutte sue: la perdita del regime accertata dall'Amministrazione finanziaria.
Se in sede di controllo emerge che uno dei requisiti mancava già, o che una causa ostativa esisteva e non era stata considerata, il regime viene disapplicato retroattivamente, con effetto sull'anno verificato e non dall'anno successivo. Le conseguenze si sommano: il reddito di quell'anno viene ricalcolato con le regole ordinarie e assoggettato a IRPEF progressiva e addizionali; l'IVA non addebitata in fattura viene richiesta a chi ha emesso quelle fatture, con la possibilità di rivalsa sul cliente ma senza alcuna garanzia di recuperarla; si aggiungono sanzioni e interessi e vengono meno le semplificazioni contabili di cui si era fruito.
Il caso più ricorrente riguarda proprio la causa ostativa sulla prevalenza verso l'ex datore di lavoro, che si presta a valutazioni di fatto e che spesso viene contestata anni dopo l'apertura della partita IVA. Seguono i casi di superamento dei ricavi ricostruito in sede di verifica e di partecipazioni societarie ritenute rilevanti.
Non tutte le contestazioni sono fondate e i margini di difesa esistono: la prevalenza va dimostrata su base quantitativa, il controllo di una società va provato, la riconducibilità delle attività non si presume. Ma sono valutazioni da impostare subito, perché le finestre per il contraddittorio e per l'eventuale adesione sono strette.
Hai ricevuto una contestazione sul regime forfettario? I termini per difendersi sono brevi: facci vedere l'atto prima di rispondere.
Adempimenti e obblighi
Il regime è semplificato, non esente. Sono comunque obbligatori:
• fatturazione elettronica, per tutti i contribuenti forfettari;
• imposta di bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro, addebitabile al cliente;
• conservazione delle fatture emesse e ricevute;
• versamento dell'imposta sostitutiva con saldo e acconti alle scadenze ordinarie;
• dichiarazione dei redditi con il quadro dedicato.
Non sono invece dovuti: registrazione delle fatture, liquidazioni e dichiarazione IVA, scritture contabili, applicazione degli ISA, ritenuta d'acconto sulle fatture emesse. Il forfettario non è inoltre sostituto d'imposta, salvo che abbia dipendenti.
Il forfettario conviene davvero nel tuo caso?
Dipende dai tuoi numeri: coefficiente, costi reali, previdenza, altri redditi e detrazioni che hai da spendere. Come mostrano i casi di Luca, Jennifer e Andrea, con lo stesso regime si arriva a conclusioni opposte.
Prima di aprire la partita IVA — o di confermare il regime per quest'anno — vale la pena far analizzare la tua posizione.
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Domande frequenti
Posso avere il regime forfettario se sono anche lavoratore dipendente?
Sì, a condizione che i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno precedente non superino la soglia vigente, e che l'attività autonoma non sia rivolta in misura prevalente al proprio datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti.
Un pensionato può aprire la partita IVA in regime forfettario?
Solo se la pensione lorda dell'anno precedente non supera la soglia. I redditi da pensione sono assimilati a quelli di lavoro dipendente e rientrano quindi nel conteggio.
Per quanto tempo si applica il 5%?
Per l'anno di inizio attività e i quattro successivi, quindi cinque periodi d'imposta complessivi, e solo se l'attività è genuinamente nuova. La prosecuzione di un'attività già svolta in precedenza esclude l'aliquota ridotta.
Cosa succede se supero gli 85.000 euro?
Se si resta sotto i 100.000, si esce dal regime dall'anno successivo. Se si superano i 100.000 euro, l'uscita è immediata con effetto sull'anno in corso, anche ai fini IVA.
Una SRL può accedere al regime forfettario?
No. Il regime è riservato alle persone fisiche. Il tema riguarda semmai il socio: possedere una quota di SRL è ostativo solo in presenza di controllo e di attività riconducibili a quella esercitata con la partita IVA.
Il regime forfettario funziona per cassa o per competenza?
Per cassa. Conta quanto è stato incassato nell'anno, non quanto è stato fatturato.
Posso dedurre l'auto, il computer, l'affitto dello studio?
No. Nel regime forfettario nessun costo effettivo è deducibile: l'abbattimento è già incorporato nel coefficiente di redditività.
Posso avere clienti esteri?
Sì, senza limitazioni sul piano reddituale. Cambiano però gli adempimenti IVA, in particolare l'obbligo di iscrizione al VIES per i servizi resi in ambito UE e il versamento dell'IVA in reverse charge sui servizi ricevuti dall'estero.
Il reddito forfettario conta ai fini ISEE?
Sì. Rileva ai fini ISEE e per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e delle prestazioni assistenziali.
Conviene sempre rispetto al regime ordinario?
No. Con costi effettivi elevati, o con detrazioni IRPEFsignificative e nessun altro reddito su cui utilizzarle, il regime ordinario può risultare più conveniente. Il confronto va fatto sui numeri.
Non hai trovato la risposta al tuo caso? Scrivici: analizziamo la tua posizione e ti diciamo quale regime ti conviene davvero.
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