March 15, 2026

Regime impatriati e trasferimento in un’altra Regione: cosa chiarisce la risposta n. 76/2026

La risposta n. 76/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che chi rientra in Italia in una Regione del Sud per beneficiare del regime impatriati al 90% perde il beneficio rafforzato se successivamente trasferisce la residenza in una Regione non agevolata. Secondo l’Agenzia, resta applicabile solo il regime ordinario al 70%, con effetto retroattivo sin dall’anno del rientro.

La risposta n. 76/2026 dell’Agenzia delle Entrate merita particolare attenzione perché affronta un tema molto pratico, ma spesso sottovalutato, nel vecchio regime dei lavoratori impatriati: cosa accade se il contribuente rientra in Italia in una Regione del Mezzogiorno che consente la detassazione rafforzata al 90% e successivamente trasferisce la residenza in una Regione non agevolata.

Si tratta di una questione rilevante per molti lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2023, ai quali continua ad applicarsi il regime impatriati nella formulazione previgente, anche dopo l’introduzione del nuovo regime dal 2024. La risposta conferma un orientamento molto rigido dell’Amministrazione finanziaria e impone particolare cautela nella gestione della residenza durante il quinquennio agevolato.

Il caso esaminato dall’Agenzia

Il contribuente era rientrato in Italia nel 2023 dopo un periodo di residenza all’estero superiore ai due periodi d’imposta richiesti dalla norma. Aveva trasferito la propria residenza in Puglia e, in ragione di tale scelta, aveva applicato la detassazione maggiorata al 90%, prevista dall’art. 16, comma 5-bis, del D.Lgs. 147/2015 per chi si trasferisce in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia. Successivamente, nel corso del quinquennio, aveva spostato la residenza nel Lazio.  

Il dubbio del contribuente era ragionevole: perdere il 90% per il futuro, ma mantenere almeno il 70% per gli anni residui, senza dover rimettere in discussione il beneficio già fruito nel 2023.

Il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama la circolare 33/E del 2020 e ribadisce che, per beneficiare dell’agevolazione rafforzata al 90%, non è sufficiente che il lavoratore si trasferisca inizialmente in una delle Regioni del Sud indicate dalla norma. È necessario che tale residenza permanga per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

Questo passaggio è centrale. La ratio della norma, secondo l’Agenzia, non è solo attrarre il lavoratore in Italia, ma favorirne la permanenza in specifiche aree del Mezzogiorno. Proprio per questo, il successivo trasferimento in una Regione diversa da quelle agevolate fa venir meno il presupposto del beneficio rafforzato.

La conseguenza più severa: effetto retroattivo

L’aspetto più significativo della risposta n. 76/2026 è che la perdita del 90% non produce effetti solo per il futuro.

L’Agenzia ritiene infatti che, venendo meno la permanenza richiesta, il contribuente possa beneficiare esclusivamente del regime ordinario al 70%, ma sin dal periodo d’imposta del trasferimento in Italia. In altri termini, il 2023 non resta coperto dal beneficio del 90%, ma deve essere ricalcolato con l’agevolazione ordinaria.

Questa conclusione rende la prassi particolarmente impattante, perché trasforma una variazione successiva della residenza in una causa di rideterminazione retroattiva del beneficio fruito.

Cosa deve fare il contribuente

La risposta è molto concreta anche sul piano operativo. Il contribuente che ha applicato il 90% e successivamente ha trasferito la residenza in una Regione non agevolata deve regolarizzare la propria posizione. In particolare, deve presentare dichiarazione integrativa, versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi, oltre alle sanzioni eventualmente ridotte mediante ravvedimento operoso, se ancora possibile.

Questo significa che il rischio non è solo teorico. Può tradursi immediatamente in un maggior carico fiscale, con effetti anche economici rilevanti.

Perché questa risposta è importante

La risposta n. 76/2026 è importante perché chiarisce in modo espresso un punto che nella prassi poteva apparire incerto: il trasferimento in una Regione del Sud non costituisce un requisito solo iniziale per accedere al 90%, ma una condizione che deve permanere nel tempo.

Per i contribuenti interessati, il messaggio è molto chiaro: il beneficio rafforzato è strettamente legato alla continuità della residenza nella Regione agevolata. Se questa continuità si interrompe, il 90% viene meno e non può essere recuperato neppure tornando successivamente in una Regione inclusa nell’elenco.  

Un profilo critico della posizione dell’Agenzia

Dal punto di vista tecnico, la conclusione dell’Agenzia appare particolarmente rigorosa, soprattutto nella parte in cui attribuisce un effetto retroattivo alla perdita del requisito.

Si potrebbe infatti osservare che, nel periodo d’imposta iniziale, il contribuente aveva effettivamente trasferito la residenza in una Regione agevolata e rispettava, in quel momento, il requisito richiesto. La scelta dell’Agenzia di estendere la perdita del beneficio anche all’anno già trascorso deriva da una lettura sostanziale della nozione di permanenza, intesa come condizione dell’intero quinquennio e non del singolo anno.

Proprio per questo, la risposta impone grande prudenza nella pianificazione del rientro, specialmente quando il trasferimento in una Regione del Sud è motivato anche dall’accesso alla detassazione al 90%.

Implicazioni pratiche per chi rientra in Italia

Per chi rientra in Italia e intende applicare il vecchio regime impatriati con maggiorazione Sud, questa risposta conferma che la scelta della Regione di residenza non può essere trattata come una variabile secondaria o temporanea.

Occorre valutare ex ante se la permanenza in quella Regione sia realmente sostenibile sotto il profilo personale, familiare e lavorativo. Un successivo spostamento, anche se legato a nuove opportunità professionali, può determinare la perdita del beneficio rafforzato e l’obbligo di riliquidazione del passato.

In questo senso, la risposta n. 76/2026 rafforza l’idea che la pianificazione del rientro in Italia debba essere costruita in modo stabile e non solo finalizzata all’accesso iniziale al regime.

Come possiamo aiutarvi

Studio Mesina assiste lavoratori, professionisti e imprenditori che rientrano in Italia nella verifica preventiva dei requisiti per il regime impatriati e nella pianificazione della residenza fiscale, con particolare attenzione ai casi in cui la scelta della Regione possa incidere concretamente sulla misura del beneficio applicabile.

L’attività non si limita all’analisi teorica della norma, ma comprende il supporto operativo nella ricostruzione della posizione del contribuente, nella valutazione dei rischi legati a trasferimenti successivi della residenza e, ove necessario, nella regolarizzazione della posizione fiscale mediante dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso.

In una materia così tecnica, la differenza non sta solo nel conoscere l’agevolazione, ma nel saperne gestire correttamente tutti i presupposti nel tempo.

Altri articoli

Regime impatriati con datore di lavoro estero: è possibile?

Il regime impatriati può applicarsi anche in presenza di un datore di lavoro estero, inclusi i casi di lavoro da remoto o prosecuzione del rapporto con lo stesso gruppo multinazionale. In questo articolo analizziamo requisiti, periodo minimo di permanenza all’estero, territorialità del reddito, profili previdenziali e rischi fiscali connessi.

Residenza fiscale in Italia nel 2026: cosa sta cambiando davvero (e perché molti stanno sottovalutando il rischio)

La residenza fiscale in Italia nel 2026 non si gioca più sui soli 183 giorni. Dopo la riforma normativa e l’evoluzione dei controlli internazionali, il concetto di domicilio e centro degli interessi personali è diventato centrale. Molti contribuenti sottovalutano il rischio di riqualificazione fiscale. Comprendere cosa sta cambiando è fondamentale per evitare contestazioni future.

Regime impatriati 2026: serve la laurea? Quando l’esperienza professionale è sufficiente

Regime impatriati 2026: è obbligatoria la laurea oppure l’esperienza professionale può essere sufficiente? Le recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che il requisito di elevata qualificazione può essere soddisfatto anche senza titolo accademico, se l’esperienza è adeguata e pertinente. Ecco cosa cambia e quali aspetti valutare prima del rientro in Italia.